ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
DI SCIENZE LETTERE E ARTI

 

STATUTO

 

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Approvato con decreto n. 1151 emesso
dal Presidente della Repubblica Italiana il 19 dicembre 1983 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 19 aprile 1984.
Integrato con decreto
del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 24 aprile 1996,
pubblicato sulla G. U. n. 138 del 14 giugno 1996.

 

DECRETO
 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

II Presidente della Repubblica,

visto lo statuto dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti con sede in Mantova, approvato con D.P.R. 5 marzo 1958 n. 987, modificato con D.P.R. 2 maggio 1981 n. 371;
vista l'istanza del Presidente dell'Accademia sopra citata, intesa ad ottenere l'approvazione della modifica del vigente statuto;
vista la delibera dell'assemblea generale del Collegio Accademico in data 20 marzo 1982;
visto l'art. 16, ultimo comma, del Codice Civile;
udito il parere del Consiglio di Stato;
sulla proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

decreta:

Art. 1
È approvato il nuovo statuto dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti con sede in Mantova, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Art. 2
II vigente statuto dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere edArti, approvato con D.P.R. 5 marzo 1958 n. 987 e modificato con D.P.R. 2 maggio 1981, n. 371, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 dicembre 1983.
F.to Pertini

 

Registrato alla Corte dei Conti addì 7.4.1984. Registro n. 15 Beni Culturali, fg. 320.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 19.4.1984. Inserto al n. 1151 Raccolta Ufficiale leggi e decreti.

DECRETO
DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

II Ministro per i Beni Culturali e Ambientali,
visto lo statuto dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti con sede in Mantova, approvato con D.P.R. 19.12.1983;
visto il verbale della seduta del Collegio Accademico del 26.11.1994 a rogito Notaio Sergio Lodigiani, rep. n. 74932/27571;
vista la rettifica di Verbale del Collegio Accademico in data 7.3.1995 a rogito medesimo Notaio, rep. n. 75589/27820;
vista l'istanza del Presidente dell'ente suddetto del 17.5.1995;
visto l'art. 16 del Codice Civile;
udito il parere del Consiglio di Stato del 30.8.1995, n. 1968/ 95;
vista la legge 12.1.1991, n. 13;
visto il D. M. di delega dell'8.3.1995, registrato alla Corte dei Conti il 29.3.1993, registro n. 1 Beni Culturali, foglio n. 20;

decreta:

Art. 1
II vigente statuto dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Mantova, è modificato con le seguenti integrazioni:
Art. 5 - e) "da Accademici soprannumerari";
 Art. 37 bis) Gli Accademici ordinari residenti, che per 3 anni consecutivi non abbiano partecipato alle attività dell'Accademia, possono, o a loro richiesta, o per delibera del Collegio di Classe, essere collocati in soprannumero, e non votano nelle adunanze del Collegio Accademico. Il loro seggio diventa vacante.
Agli Accademici ordinari collocati in soprannumero, che abbiano dato lustro o recato vantaggio all'Accademia, può essere conferita, su proposta della Classe, la qualifica di Emerito.
Art. 37 ter) Le eventuali dimissioni degli Accademici e dei Soci corrispondenti di qualsivoglia categoria vanno rassegnate per iscritto alPresidente che le sottoporrà al Consiglio di Presidenza. Le dimissioni avranno effetto dalla data della loro accettazione.
Art. 37 quater) Il Collegio Accademico, su segnalazione del Consiglio di Presidenza, può proporre alla competente Autorità la revoca della qualifica di Accademico o deliberare la revoca della qualifica di Socio corrispondente nei confronti di chi abbia assunto comportamenti che arrechino grave pregiudizio al buon andamento della vita dell'Accademia.
La deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza di cui all'art. 33, ultimo comma, del presente Statuto.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà, quindi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Roma, 24 aprile 1996 Per il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Carla Guiducci Bonanni

Vistato e registrato dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, in data 8 maggio 1996 al n. 145. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996.

STATUTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
DI SCIENZE LETTERE E ARTI

 

Titolo I - Generalità

Art. 1
Ha sede in Mantova l'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti, creata all'inizio del secolo XVII con la denominazione di Accademia degli Invitti, intitolata nel 1648 Accademia dei Timidi, riconosciuta e protetta dai Gonzaga, rinnovata nel 1767 dall'Imperatrice Maria Teresa con il nome di Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere, fusa nel 1775 con la Reale Accademia Teresiana di Belle Arti e contraddistinta nel 1797 con l'appellativo di Virgiliana.

Art. 2
L'Accademia ha lo scopo di coltivare studi originali in ogni campo del sapere; di promuovere la ricerca scientifica; di approfondire la conoscenza di Virgilio e delle sue opere, nonché della storia di Mantova e del suo territorio; di coordinare e diffondere la cultura in generale.
L'Accademia può cooperare alle altre manifestazioni culturali che siano in accordo con lo spirito dell'Istituto.

Art. 3
L'Accademia è ente morale autonomo, dotato di personalità giuridica privata.
Il suo patrimonio è costituito:
a) dai volumi della biblioteca, dagli scaffali e dai mobili d'ufficio;
b) dalle raccolte di quadri, stampe, strumenti chirurgici antichi, e da ogni altro oggetto custodito nella sede accademica;
c) dalle opera d'arte che, pure essendo collocate in altre sedi, risultano essere di proprietà dell'Accademia;
d) da lasciti, donazioni e contributi.
Spetta all'Accademia l'uso gratuito dei locali situati al piano superiore del Palazzo Accademico e l'uso parimenti gratuito del Teatro Scientifico, o Teatro Bibiena: ciò in base all'atto 7 giugno 1862 n. 5346 del notaio Attanasio Siliprandi, all'atto 28 febbraio 1881 n. 10002/5784 del notaio Giovanni Nicolini e alla convenzione col Comune di Mantova del 28 febbraio 1912 n. 1386 R.S., 60/ 807 P.G.

Art. 4
L'Accademia comprende tre Classi:
a) Classe di Lettere ed Arti;
b) Classe di Scienze Morali;
e) Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Art. 5
II Corpo accademico è composto:
a) da accademici ordinari, in numero non superiore a 90, distribuiti in ragione di 30 per ogni Classe;
b) da accademici d'onore, il numero non superiore a 10;
c) da accademici d'onore pro tempore in numero non superiore a 10;
d) da soci corrispondenti, in numero non superiore a 60, distribuiti in ragione di 20 per ogni Classe;
e) da accademici soprannumerari.

Titolo II - Cariche e organi

Art. 6
L'Accademia ha un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Generale, un Bibliotecario, un Tesoriere, tre Revisori dei Conti.
Ciascuna Classe ha un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Le cariche suddette sono riservate agli accademici ordinari, salvo quella del Revisore dei Conti rappresentante del Ministero per i Beni culturali e ambientali.

Art. 7
Gli organi dell'Accademia sono:
a) il Collegio Accademico;
b) i tre Collegi di Classe;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo III - Il Collegio Accademico


Art. 8
Gli accademici ordinari compongono il Collegio Accademico.
 Il Collegio Accademico è il massimo organo deliberativo dell'Accademia.

Art. 9
Il Collegio Accademico è convocato e presieduto dal Presidente dell'Accademia o da chi, ai sensi dell'art. 22, ne fa le veci.

Art. 10
Il Collegio Accademico si riunisce in sedute ordinarie due volte all'anno: nel primo trimestre ed entro il mese di novembre.
La prima seduta ordinaria viene tenuta:
a) per ascoltare e discutere le relazioni del Presidente dell'Accademia sull'attività svolta e su quella da svolgere;
b) per esaminare e discutere il rendiconto consuntivo della situazione finanziaria, udendo anche il Collegio dei Revisori dei Conti.
La seconda seduta ordinaria viene indetta per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo riguardante l'anno seguente, e pure in tale adunanza sarà udito il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio Accademico si riunisce in sedute speciali:
a) per eleggere il Presidente e il Vice-Presidente dell'Accademia, il Segretario Generale e due dei tre Revisori dei Conti;
b) per votare in merito a candidature ad accademico d'onore o ad accademico d'onore pro tempore;
c) per deliberare in materia di statuto o di regolamento.
Il Collegio Accademico si riunisce in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Accademia o il Consiglio di Presidenza, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei membri del Collegio stesso.

Art. 11
Le adunanze del Collegio Accademico in prima convocazione sono valide quando sia presente la metà più uno dei membri del Collegio stesso; in seconda convocazione, che sarà tenuta nel giorno seguente, ventiquattro ore dopo, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle adunanze del Collegio Accademico le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne in materia di statuto e di regolamento, o nei casi di cui agli artt. 21, 34, 36 e 37, per cui è richiesta la maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Titolo IV - I Collegi di Classe

Art. 12
Gli accademici ordinari appartenenti alla medesima Classe compongono il Collegio di Classe.
I Collegi di Classe sono gli organi scientifici dell'Accademia.

Art. 13
Il Collegio di Classe è convocato e presieduto dal Presidente dell'Accademia o dal Presidente di Classe oppure da chi fa le veci di una di dette cariche ai sensi dell'art. 22 o del secondo comma dell'art. 27.
Art. 14
Le adunanze del Collegi di Classe sono valide alle stesse condizioni previste dal primo comma dell'art. 11 per le adunanze del Collegio Accademico.
Nelle adunanze dei Collegi di Classe le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne nel caso di cui all'art. 33.

Titolo V - Il Consiglio di Presidenza

Art. 15
Il Consiglio di Presidenza è incaricato dell'ordinaria direzione e amministrazione dell'Accademia.
Compongono il Consiglio di Presidenza nove membri, cioè:
a) il Presidente dell'Accademia;
b) il Vice-Presidente dell'Accademia;
c) il Segretario Generale;
d) i tre Presidenti di Classe;
e) tre altri accademici ordinari, designati ciascuno da ognuna delle tre Classi.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.

Art. 16
Il Consiglio di Presidenza elegge con votazione segreta il Bibliotecario e il Tesoriere, scegliendoli fra gli accademici ordinari.
Il Bibliotecario e il Tesoriere partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza con voto consultivo.
Con lo scadere del Consiglio di Presidenza decadono pure le nomine da esso fatte.

Art. 17
Il Consiglio di Presidenza è periodicamente convocato e presieduto dal Presidente dell'Accademia o da chi, ai sensi dell'art. 22, ne fa le veci.
Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato inoltre quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Art. 18
Le adunanze del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno cinque dei nove membri di cui all'art. 15.
Nelle adunanze del Consiglio di Presidenza le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 19
Il Consiglio di Presidenza risponde delle proprie attività davanti al Collegio Accademico.

Titolo VI – Il Presidente dell'Accademia

Art. 20
Il Presidente dell'Accademia è il rappresentante legale dell'Istituto.
Egli cura l'osservanza dello statuto e del regolamento, provvede per l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio Accademico e del Consiglio di Presidenza e prende personalmente le deliberazioni d'urgenza che siano necessarie nell'interesse dell'Accademia e delle sue finalità, dandone poi sollecito avviso al Consiglio di Presidenza per la ratifica.
Il Presidente dell'Accademia inoltre vigila e coordina l'attività delle Classi.

Art. 21
Il Presidente dell'Accademia è eletto ogni tre anni dal Collegio Accademico con votazione segreta, a maggioranza di due terzi dei partecipanti alla votazione.
Qualora nessun nominativo raggiunga tale numero di suffragi, la votazione viene ripetuta.
Al terzo scrutinio si intende eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 22
Il Presidente dell'Accademia è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente dell'Accademia.
Nel caso che manchi il Vice-Presidente, è sostituito dal membro del Consiglio di Presidenza che ha maggiore anzianità accademica.

Titolo VII - Cariche generali dell'Accademia

Art. 23
Il Vice-Presidente dell'Accademia, oltre alla funzione eventuale indicata dal primo comma dell'articolo 22, collabora col Presidente nei compiti di governo dell'Istituto.

Art. 24
Il Segretario Generale dirige l'ufficio dell'Accademia detto Segreteria Generale; svolge, in accordo col Presidente, le pratiche e la corrispondenza che per il loro oggetto non sono di competenza del Bibliotecario; cura le pubblicazioni accademiche quando il Consiglio di Presidenza non disponga altrimenti; redige su appositi registri i verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Collegio Accademico; stende le relazioni annuali sull'attività svolta e da svolgere, concordandole col Presidente dell'Accademia, salvo che il Presidente medesimo non stabilisca di occuparsene personalmente; custodisce i documenti della vita accademica recenti e versa i più antichi nell'Archivio.

Art. 25
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Accademia; annualmente provvede alla preparazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e li sottopone all'esame dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Presidenza e del Collegio Accademico.

Art. 26
Il Bibliotecario soprintende alla Biblioteca e all'Archivio dell'Accademia, e provvede allo scambio delle pubblicazioni con altri Istituti.

Titolo VIII - Cariche di Classe

Art. 27
I Presidenti di Classe presiedono all'attività scientifica delle rispettive Classi, prendendo opportune iniziative e riferendone periodicamente al Presidente dell'Accademia.
Ogni Presidente di Classe è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente di Classe.

Art. 28
I Presidenti, i Vice-Presidenti e i Segretari di Classe sono eletti dai rispettivi Collegi di Classe con votazione segreta ogni tre anni, dopo l'elezione del Presidente. Le cariche di Classe sono incompatibili con quelle generali dell'Accademia menzionate nel comma precedente. dell'Accademia, del Vice-Presidente della stessa e del Segretario Generale.

Titolo IX - I Revisori dei Conti

Art. 29
I Revisori dei Conti esaminano annualmente i bilanci prima che siano presentati al Consiglio di Presidenza e al Collegio Accademico, e verifìcano la regolarità degli atti finanziari, riferendone al detto Collegio.

Art. 30
Due dei tre Revisori dei Conti sono eletti dal Collegio Accademico tra i membri del Collegio stesso con votazione segreta ogni tre anni, nell'anno successivo a quello in cui sono eletti il Presidente dell'Accademia, il Vice- Presidente della medesima e il Segretario Generale.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Presidenza.
Il terzo Revisore dei Conti è nominato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, che egli rappresenta.
I tre Revisori dei Conti costituiscono Collegio, che elegge il proprio Presidente con votazione segreta. La convocazione dei Revisori dei Conti è compito del loro Presidente.

Titolo X - Surrogazioni

Art. 31
Qualora una carica si renda vacante prima del suo scadere, la surrogazione viene fatta con le stesse norme che regolano la nomina originaria.
Chi è nominato per surrogazione decade alla data in cui sarebbe scaduto il nominato originario.

Titolo XI - Nomine dei membri del Corpo Accademico

Art. 32
Gli accademici ordinari sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta della Classe competente.
Gli accademici d'onore e gli accademici d'onore pro tempore sono eletti dal Collegio Accademico. La loro nomina è proclamata dal Presidente dell'Accademia.
I soci corrispondenti sono eletti dalla competente Classe con l'osservanza di quanto è stabilito dall'art. 37. La loro nomina è proclamata dal Presidente dell'Accademia.

Art. 33
Gli accademici ordinari vengono scelti in base al doppio criterio che le persone siano degne dell'onore e possano dare un valido contributo all'attività dell'Accademia.
Possono essere candidati:
a) gli studiosi di distinto valore, autori di pubblicazioni originali;
b) coloro che abbiano esplicato un'attività intellettuale in forma diversa da quella di cui alla lettera precedente, ma tale da dover essere giudicata d'importanza equipollente.
Almeno una volta l'anno, salvo il caso di mancanza di posti disponibili, il Presidente dell'Accademia, ripartite per Classi le candidature motivate pervenutegli da parte degli accademici, presenta ogni candidatura al competente Collegio di Classe, il quale si pronunzia in merito mediante
votazione segreta.
Sono proposti al Capo dello Stato, per la nomina, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in ogni caso, il suffragio di non meno di due terzi dei partecipanti alla votazione.

Art. 34
La qualità di accademico d'onore è conferita a persone che per benemerenze nei confronti dell'Accademia o della cultura in genere si siano rese meritevoli di speciale riconoscimento.
Le candidature motivate pervenute al Presidente dell'Accademia da parte di accademici ordinari vengono presentate al Collegio Accademico, il quale si pronunzia in merito mediante votazione segreta.
Sono nominati i candidati che hanno ottenuto il suffragio di non meno due terzi dei partecipanti.

Art. 35
La nomina degli accademici ordinari e degli accademici d'onore è vitalizia.

Art. 36
Sono accademici d'onore pro tempore coloro che si rendano meritevoli di speciale riconoscimento ai sensi dell'art. 34 in qualità di investiti di cariche pubbliche o uffici.
La nomina s'intende pro tempore muneris: la persona, cessando dalla carica per cui le è conferito l'accademicato pro tempore, perde altresì la veste di accademico d'onore.
Il Collegio Accademico delibera la nomina ad accademico d'onore pro tempore a maggioranza di due terzi dei partecipanti alla votazione.

Art. 37
I soci corrispondenti sono scelti fra gli studiosi di distinto valore.
Le relative candidature, accompagnate da adeguata illustrazione, sono inviate da accademici ordinari al Presidente dell'Accademia.
Egli sottopone ogni candidatura al competente Collegio degli Accademici ordinari di Classe e tale Collegio si pronunzia in merito con votazione segreta.
Riescono eletti i candidati che abbiano avuto il suffragio di non meno di due terzi dei partecipanti alla votazione.

Art. 37 bis
Gli Accademici ordinari residenti, che per 3 anni consecutivi non abbiano partecipato alle attività dell'Accademia, possono, o a loro richiesta, o per delibera del Collegio di Classe, essere collocati in soprannumero, e non votano nelle adunanze del Collegio Accademico. Il loro seggio diventa vacante.
Agli Accademici ordinari collocati in soprannumero, che abbiano dato lustro o recato vantaggio all'Accademia, può essere conferita, su proposta della Classe, la qualifica di Emerito.

Art. 37 ter
Le eventuali dimissioni degli Accademici e dei Soci corrispondenti di qualsivoglia categoria vanno rassegnate per iscritto al Presidente che le sottoporrà al Consiglio di Presidenza. Le dimissioni avranno effetto dalla data della loro accettazione.

Art. 37 quater
Il Collegio Accademico, su segnalazione del Consiglio di Presidenza, può proporre alla competente Autorità la revoca della qualifica di Accademico o deliberare la revoca della qualifica di Socio corrispondente nei confronti di chi abbia assunto comportamenti che arrechino grave pregiudizio al buon andamento della vita dell'Accademia.
La deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza di cui all'art. 33, ultimo comma, del presente Statuto.

Titolo XII - Attività accademica

Art. 38
Non oltre il mese di marzo di ogni anno il Presidente dell'Accademia trasmette al Ministero per i Beni culturali e ambientali una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente, nonché il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, corredati dalle relazioni dei Revisori dei Conti.

Art. 39
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti ed ai princìpi generali dell'ordinamento italiano

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